Nell' anno 1798 un certo Azzalini Domenico, scattolaio di Roana del distretto di Asiago, incaricato dall'i.r. Presidenza dell' Arsenale veneto di fabbricare doghe di faggio, venne a stabilirsi nel bosco del Cansiglio con moglie e figli ed un lavorante. Dopo la morte di lui si diedero i figli a fabbricare scattole e bande di crivelli, s'ammogliarono con donne del loro paese, trassero a sé altri lavoranti, i quali alla lor volta s'ammogliarono pur essi continuando a esercitare quel mestiere parte sotto la dipendenza degli Azzalini, parte per proprio conto; e così quella famigliuola crescendo e moltiplicandosi d'anno in anno, attivando un estero e lucroso commercio di manifatture di faggio (ricercate non solamente nelle province venete, ma anche in Dalmazia, in Grecia, in Turchia e nei paesi litorali della Romagna e Sicilia, nel turno di 64 anni circa divenne una compagnia di duecento e tre individui, divisi in giornata in cinque piccole colonie, stabiliti nel bosco e sul fondo del regio Cansiglio. Un cosiffatto straordinario incremento -favorito massime dalla salubrità di quel clima, per cui frequentissimi i parti, menoma la mortalità nei fanciulli, ed anche dalla circostanza che l'esercizio del mestiere di scattolaio, ed il conseguente uso del coltello a due mani, produce negli uomini una sensibile incavazione nel petto per la quale sono facilmente esentati dal servizio militare -non può non suscitare il timore che, continuando di questo passo, a capo di pochi decenni quelle colonie invaderanno gran parte del bosco e mancherà poi ad esse anche il necessario sostentamento, cominciando ormai a divenire scarse le piante atte al loro mestiere. In vista di ciò il regio Aggiunto di quest'ispettorato generale, nei cinque anni ch'era ispettore al Cansiglio, accintosi a sistemarne le servitù, aveva compilato anche una statistica ed un albero genealogico delle predette colonie, ed è quello che si rassegna a codesta inclita Superiorità perché possa rilevare dal medesimo il tempo a cui rimonta il domicilio dei singoli membri di cui sono composte. In seguito poi ad incarico di quest'Ispettorato generale l'Ispezione del Cansiglio ha rilevato l'estensione degli appezzamenti boschivi occupati da que' scatto lai ed ha proposto un capitolato di disciplina per l'affittanza de' medesimi, essendo per spirare o spirato un analogo contratto stipulato dietro decreto 26 gennaio 1859 n. 9604 della cessata Intendenza delle finanze in Belluno. Dell'esistenza d'un tale contratto quest'Ispettorato generale era rimasto all'oscuro fino all'anno decorso, in cui gliene fece cenno !'Ispezione nel suo rapporto 4 luglio 1861 n. 795, e quindi non sa esattamente quando i scattolai abbiano incominciato a pagare un canone pell'occupazione del fondo erariale che godevano gratuitamente, come pare, fino all'anno 1859. Che che ne sia, a sommesso avviso dello scrivente, ciò che più importa al momento è un provvedimento per impedire che le predette colonie usurpino la proprietà erariale; a cui non basta un capitolato, ma è mestiere un decreto di massima, emanato dall'autorità di codesta inclita i. r. Prefettura, col quale venga vietato rigorosamente, e sotto la personale responsabilità del temporario ispettore o gestore del bosco Cansiglio: l°. qualunque nuova costruzione di case ed altri edifici, sia in pietre che in legname, entro il circondario del regio bosco Cansiglio, nonché qualunque ampliazione o ricostruzione in pietra o cemento di qualsiasi edificio esistente in detto bosco; 2°. qualunque assegnazione di piante di faggio ed abete agli attuali esercenti il mestiere di tamisieri e scattolai oltre la quantità loro annualmente concessa per termine medio di quest'ultimo quinquennio, e ciò neppure a titolo di schianti e legname di delitto; 3°. di concedere l'esercizio del mestiere di scattolai entro il raggio del suddetto bosco a qualsiasi persona, eccettuato che alle sette ditte originarie, rappresentate dalle persone di: 1. Azzalini Massimo, di Vallorch 2. Azzalini Costante, di Vallorch 3. Bonato Mattio, di Pic 4. Azzalini Domenica, di Valbona 5. Azzalini Giovanni Battista, di Pian dei L0vi 6. Slaviero Nicolò, di Canaie 7. Slaviero Santa, di Canaie Alle quali, ove fossero per rinunciare alla loro ditta, non potranno esservi sostituite altre senza il previo speciale permesso dell'i.r. Prefettura delle finanze. Ammesse le quali prescrizioni, sarà da aggiungersi un articolo, fra il 7° e l'8° del capitolato, concernente la clausola delle limitazioni della concessione. di piante alle sole suddette ditte originarie del bosco. A corredo di quest'ossequiosa proposta si compiegano gli atti succitati, col rapporto 15 dicembre p. p. n. 879 dell'Ispezione forestale. Karwinsky di Bérenger