Nell' anno 1798 un certo Azzalini Domenico, scattolaio di Roana
del distretto di Asiago, incaricato dall'i.r. Presidenza dell' Arsenale
veneto di fabbricare doghe di faggio, venne a stabilirsi nel bosco del
Cansiglio con moglie e figli ed un lavorante. Dopo la morte di lui si
diedero i figli a fabbricare scattole e bande di crivelli,
s'ammogliarono con donne del loro paese, trassero a sé altri lavoranti, i
quali alla lor volta s'ammogliarono pur essi continuando a esercitare
quel mestiere parte sotto la dipendenza degli Azzalini, parte per
proprio conto; e così quella famigliuola crescendo e moltiplicandosi
d'anno in anno, attivando un estero e lucroso commercio di manifatture
di faggio (ricercate non solamente nelle province venete, ma anche in
Dalmazia, in Grecia, in Turchia e nei paesi litorali della Romagna e
Sicilia, nel turno di 64 anni circa divenne una compagnia di duecento e
tre individui, divisi in giornata in cinque piccole colonie, stabiliti
nel bosco e sul fondo del regio Cansiglio. Un cosiffatto straordinario
incremento -favorito massime dalla salubrità di quel clima, per cui
frequentissimi i parti, menoma la mortalità nei fanciulli, ed anche
dalla circostanza che l'esercizio del mestiere di scattolaio, ed il
conseguente uso del coltello a due mani, produce negli uomini una
sensibile incavazione nel petto per la quale sono facilmente esentati
dal servizio militare -non può non suscitare il timore che, continuando
di questo passo, a capo di pochi decenni quelle colonie invaderanno gran
parte del bosco e mancherà poi ad esse anche il necessario
sostentamento, cominciando ormai a divenire scarse le piante atte al
loro mestiere.
In vista di ciò il regio Aggiunto di quest'ispettorato generale, nei
cinque anni ch'era ispettore al Cansiglio, accintosi a sistemarne le
servitù, aveva compilato anche una statistica ed un albero genealogico
delle predette colonie, ed è quello che si rassegna a codesta inclita
Superiorità perché possa rilevare dal medesimo il tempo a cui rimonta il
domicilio dei singoli membri di cui sono composte. In seguito poi ad
incarico di quest'Ispettorato generale l'Ispezione del Cansiglio ha
rilevato l'estensione degli appezzamenti boschivi occupati da que'
scatto lai ed ha proposto un capitolato di disciplina per l'affittanza
de' medesimi, essendo per spirare o spirato un analogo contratto
stipulato dietro decreto 26 gennaio 1859 n. 9604 della cessata
Intendenza delle finanze in Belluno. Dell'esistenza d'un tale contratto
quest'Ispettorato generale era rimasto all'oscuro fino all'anno decorso,
in cui gliene fece cenno !'Ispezione nel suo rapporto 4 luglio 1861 n.
795, e quindi non sa esattamente quando i scattolai abbiano incominciato
a pagare un canone pell'occupazione del fondo erariale che godevano
gratuitamente, come pare, fino all'anno 1859. Che che ne sia, a sommesso
avviso dello scrivente, ciò che più importa al momento è un
provvedimento per impedire che le predette colonie usurpino la proprietà
erariale; a cui non basta un capitolato, ma è mestiere un decreto di
massima, emanato dall'autorità di codesta inclita i. r. Prefettura, col
quale venga vietato rigorosamente, e sotto la personale responsabilità
del temporario ispettore o gestore del bosco Cansiglio: l°. qualunque
nuova costruzione di case ed altri edifici, sia in pietre che in
legname, entro il circondario del regio bosco Cansiglio, nonché
qualunque ampliazione o ricostruzione in pietra o cemento di qualsiasi
edificio esistente in detto bosco; 2°. qualunque assegnazione di piante
di faggio ed abete agli attuali esercenti il mestiere di tamisieri e
scattolai oltre la quantità loro annualmente concessa per termine medio
di quest'ultimo quinquennio, e ciò neppure a titolo di schianti e
legname di delitto; 3°. di concedere l'esercizio del mestiere di
scattolai entro il raggio del suddetto bosco a qualsiasi persona,
eccettuato che alle sette ditte originarie, rappresentate dalle persone
di:
1. Azzalini Massimo, di Vallorch
2. Azzalini Costante, di Vallorch
3. Bonato Mattio, di Pic
4. Azzalini Domenica, di Valbona
5. Azzalini Giovanni Battista, di Pian dei L0vi
6. Slaviero Nicolò, di Canaie
7. Slaviero Santa, di Canaie
Alle quali, ove fossero per rinunciare alla loro ditta, non potranno
esservi sostituite altre senza il previo speciale permesso dell'i.r.
Prefettura delle finanze. Ammesse le quali prescrizioni, sarà da
aggiungersi un articolo, fra il 7° e l'8° del capitolato, concernente la
clausola delle limitazioni della concessione. di piante alle sole
suddette ditte originarie del bosco. A corredo di quest'ossequiosa
proposta si compiegano gli atti succitati, col rapporto 15 dicembre p.
p. n. 879 dell'Ispezione forestale.
Karwinsky di Bérenger
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